Art. 3 — Elementi di valutazione
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Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosita' del magistrato, delle capacita', diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni. Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facolta' di assumere, nelle forme e con le modalita' ritenute piu' idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato. Il parere del Consiglio giudiziario e' comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro per la grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione e' comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato puo' presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro puo' formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006
