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La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina e' conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e cosi' di seguito per non oltre tre anni. Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art7 · fonte su Normattiva