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Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacita', l'operosita' e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio della attivita' giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate. Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attivita' giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.
Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979
