Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1979 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 2 aprile 1979, n. 97.
Abrogato dal 21 aprile 1979
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Provvedimento abrogato dalla l. 2 aprile 1979, n. 97.
Abrogato dal 21 aprile 1979
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacita', l'operosita' e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio della attivita' giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate. Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attivita' giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;357~art2 · fonte del testo