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Il parere motivato del consiglio giudiziario e' integralmente comunicato all'uditore e al Ministro per la grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facolta' di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura. Entro lo stesso termine il Ministro puo' comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;357~art3 · fonte del testo