Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1979 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 2 aprile 1979, n. 97.
Abrogato dal 21 aprile 1979
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Provvedimento abrogato dalla l. 2 aprile 1979, n. 97.
Abrogato dal 21 aprile 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il parere motivato del consiglio giudiziario e' integralmente comunicato all'uditore e al Ministro per la grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facolta' di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura. Entro lo stesso termine il Ministro puo' comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;357~art3 · fonte del testo