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A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza e' ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perche' abbia raggiunto i limiti di eta', e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri.
Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 4 giugno 2010
