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(( Il controllo della gestione sociale e' effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale e' il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata con la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le incompatibilita' previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e' abrogato)).

Testo in vigore dal 23 dicembre 1996 al 6 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-06-25;206~art2bis · fonte su Normattiva