Art. 2 — Consiglio di amministrazione
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Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche' con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o societa', pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non piu' di due interi esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina. I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa', convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei propri poteri il consiglio puo' conferire deleghe, esclusivamente per periodi limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; designa, sentito il direttore generale, la societa' per la revisione dei bilanci annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti anche indiretti con la societa' concessionaria. Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la proposta di bilancio della societa', il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
- a)sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attivita' aziendale;
- b)su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonche' quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire. Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonche' dati informativi sui costi diretti e di contabilita' industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entita' delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale; tramite il presidente, invia annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il consiglio elabora un piano di fattibilita' circa la razionalizzazione ed eventuali accorpamenti delle societa' consociate in linea con il quadro di ridefinizione del sistema radiotelevisivo. Entro i successivi tre mesi, in relazione a quanto sopra, sono modificati gli statuti delle societa' consociate in modo da stabilire che il numero dei componenti i consigli di amministrazione di tali societa' sia ricompreso fra le tre e le cinque unita'.
Testo in vigore dal 26 giugno 1993 al 23 dicembre 1996
