Disposizioni sulla stampa

Art. 2 — Indicazioni obbligatorie sugli stampati

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art2 · fonte del testo