Disposizioni sulla stampa
Art. 17 — Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati
Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.
Testo vigente dal 20 febbraio 1948
