Disposizioni sulla stampa

Art. 17 — Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati

Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art17 · fonte del testo