Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario di obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale. I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente art. 10 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di 2ª classe o equiparate, per gli impiegati, e di messaggere di 3ª classe o equiparate per gli agenti. L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente art. 12 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro puo' elevare detti limiti con propria motivata deliberazione. I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre i novecento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni quindici pezzi. Nel computo mensile le frazioni minori di cinque pezzi si trascurano; quelle fino a dieci si valutano per mezz'ora, quelle superiori per un'ora. Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua in relazione alle giornate di effettiva presenza al recapito.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art13 · fonte del testo