Non potranno compiersi mensilmente piu' di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli, agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

  • a)le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;
  • b)le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
  • c)le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze o di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a 96.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art12 · fonte del testo