Sono stabilite le seguenti indennita' complessive per ciascuna notte, "per servizio notturno ridotto non retribuibile con le indennita' di cui al precedente articolo:

  • 1)negli uffici a traffico notturno ridotto:
  • a)impiegati (per il turno di sette ore di servizio prestato nel periodo dalle 22 alle 8)................. L. 175 b) agenti per il turno di otto ore prestato come sopra. L. 130 c) capi tecnici, dirigenti tecnici e assimilabili e meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonche' delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dei servizi telefonici di Stato (per il turno completo di sette ore prestato tra le ore 22 e le 8)................ L. 175 d) personale subalterno telefonico addetto al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di otto ore reso tra le ore 22 e le 8)................ L. 130 Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, puo' essere concessa al personale di cui sopra la indennita' prevista dall'art. 17, nel qual caso e' ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo;
  • 2)negli uffici provvisti di speciale dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee: Impiegati........................ L. 130

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art18 · fonte del testo