[1]Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennita', orarie:
[2]Dalle ore 22 alle 24
[3]Dalle ore 0 alle 6
[4]Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennita' di lire 100 per ogni notte.
Testo vigente dal 5 settembre 1957
