[1]Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennita', orarie:

[2]Dalle ore 22 alle 24

[3]Dalle ore 0 alle 6

[4]Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennita' di lire 100 per ogni notte.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art17 · fonte del testo