Art. 19 — Indennità per servizio serale e notturno
Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennita' oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore 0 alle ore 6.6 Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennita' di lire 190 per ogni notte. Detta indennita' compete pure ai direttori dei treni postali nonche' ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269
6Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 ha disposto (con l'art. 2) che "l'indennita' oraria prevista dal primo comma dello art. 19 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, compete al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio dalle ore 22 alle ore 6, nella misura unica di L. 400 (quattrocento).
Testo vigente dal 3 giugno 1976
