La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'art. 23, e' elevata a L. 2500 mensili. Allo stesso art. 23 sono aggiunti i due comma seguenti: "E' istituito un premio di rendimento tantieme da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente: da 90 a 150 unita', giornaliere, premio L. 30 giornaliere; da 151 a 179 unita' giornaliere, premio L. 100 giornaliere; da 180 a 209 unita' giornaliere, premio L. 200 giornaliere; da 210 unita', in poi giornaliere, premio L. 300 giornaliere. "Uguale premio maggiorato del 10% spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonche' alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi".

Testo vigente dal 13 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-17;53~art8 · fonte del testo