A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanita' pubblica, e' concessa un'indennita' giornaliera di lire 27. Agli operai giornalieri tale indennita' e' concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art32 · fonte del testo