Art. 17 — Indennità di zona malarica
A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanita', e' concessa una indennita' giornaliera di lire ventisette. Agli operai giornalieri tale indennita' e' concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
