Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera. - E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art9 · fonte del testo