Art. 14 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele
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[1]Per la pubblicita' eseguita con tele, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non puo' superare i seguenti limiti: Comuni di classe I...................................... L. 200 " " II...................................... " 170 " " III...................................... " 150 " " IV...................................... " 75 " " V...................................... " 65 " " VI...................................... " 40 " " VII...................................... " 20
[2]Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonche' di quelle indicate negli articoli 11, 12 e 13, le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
