Art. 15 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 26 luglio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 26 luglio 1973
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicità affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attività - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacità contributiva, perché non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende più difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
Art. 15 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine · Art. 2 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art15 · fonte su Normattiva