Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 131/1973

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1973

    L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicità affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attività - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacità contributiva, perché non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende più difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.

    Art. 15 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine · Art. 2 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art15 · fonte su Normattiva