Art. 17 — Tariffa unica, per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda
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[1]Per le iscrizioni a scopo di pubblicita', anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non superare i seguenti limiti:
[2]autoveicoli....................... L. 8.000 altri veicoli a motore................. L. 4.000 veicoli spinti o trainati da forza non meccanica.... L. 2.000 Non e' tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attivita' della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non piu' di due volte e purche' ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
