Art. 20 — Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la pubblicita' eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non puo' superare i seguenti limiti: Comuni di classe I................................... L. 20.000 " " II................................... " 15.000 " " III................................... " 10.000 " " IV................................... " 5.000 " " V................................... " 4.000 " " VI................................... " 3.000 " " VII................................... " 2.000
tolto: La suddetta tariffa e' applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicita' ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicita' stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art20 · fonte del testo