Art. 18 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari
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[1]Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolera' il veicolo od i veicoli, purche' non in semplice transito, non puo' superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicita' circolante od in sosta:
[2]Comuni di classe I lire 750 al giorno e per metro quadrato; Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato; Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato; Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato; Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato; Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;. Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.
[3]Quando la pubblicita' di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta e' aumentata del cinquanta per cento. Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicita' sonora, puo' essere chiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa, di cui all'articolo 16. Qualora la pubblicita' di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta e' ridotta del cinquanta per cento.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
