Art. 19 — Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere
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Per la pubblicita' eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicita' visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, e' applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicita' ordinaria di cui all'articolo 11, raddoppiata. Quando la pubblicita' di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta e' aumentata del cinquanta per cento.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
