Art. 20 — Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili
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[1]Per la pubblicita' eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non puo' superare i seguenti limiti: Comuni di classe I................................... L. 20.000 " " II................................... " 15.000 " " III................................... " 10.000 " " IV................................... " 5.000 " " V................................... " 4.000 " " VI................................... " 3.000 " " VII................................... " 2.000
[2]La suddetta tariffa e' applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicita' ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicita' stessa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
