Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Art. 22 — Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate
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Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni e' considerata, ai fini del pagamento dei diritti come nuova affissione. La disposizione si applica anche alla pubblicita' affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
