Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 3 — Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine

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Il comune puo' autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purche' essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprieta' di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni. I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art3 · fonte del testo