Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 5 — Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie

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[1]I Comuni nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione: Comuni 1 giorno 3 giorni 7 giorni

[2]Classe I L. 40 L. 60 L. 80 " II " 40 " 60 " 80 " III " 40 " 60 " 80 " IV " 30 " 45 " 70 " V " 30 " 45 " 65 " VI " 30 " 45 " 60 " VII " 30 " 45 " 60

[3]Comuni 10 giorni 15 giorni 1 mese

[4]Classe I L. 130 L. 180 L. 280 " II " 110 " 160 " 250 " III " 100 " 130 " 200 " IV " 90 " 120 " 180 " V " 80 " 110 " 160 " VI " 75 " 100 " 140 " VI " 70 " 90 " 110

[5]Comuni 3 mesi 6 mesi 1 anno

[6]Classe I L. 600 L. 1.100 L. 1.700 " II " 550 " 1.000 " 1.600 " III " 500 " 900 " 1.400 " IV " 450 " 800 " 1.200 " V " 400 " 700 " 1.000 " V " 350 " 600 " 900 " VII " 300 " 500 " 800

[7]Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto e' aumentata del 50 per cento.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art5 · fonte del testo