Art. 6 — Categoria degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale
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I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralita' ed all'importanza dei luoghi, ove gli spazi si trovano: una categoria normale, cui sara' applicata la tariffa normale; una categoria speciale, cui sara' applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale. I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale piu' del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; I comuni della quarta classe non piu' del dieci per cento. I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale. Per le altre classi di comuni la categoria e' unica, con tariffa normale. Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione, ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convengono. Nei comuni delle prime quattro classi, qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria, normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
