Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 8 — Affissioni per pubblici spettacoli

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Alle affissioni per pubblici spettacoli e' applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facolta' di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti piu' favorevole. Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono altresi' applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art8 · fonte del testo