Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, e' dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli. Per le affissioni richieste per ore notturne - dalle 20 alle 7 - o per giorni festivi, detto compenso puo' essere triplicato. Per le affissioni da eseguire in localita' situate oltre tre chilometri dal centro abitato e' dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennita' di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art9 · fonte del testo