Art. 10 — Agevolazioni per particolari commissioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per commissioni che superino l'importo di lire 50.000, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre classi e che siano state fatte con una sola ordinazione, e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicita' puo' essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento delle relative tariffe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art10 · fonte del testo