Art. 20
Le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 11 aprile 1984
