Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei' comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonch‚ per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalita' di pagamento. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;494~art11 · fonte su Normattiva