La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;
  • b)trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;
  • c)trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravita' e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • d)prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonche', in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;
  • e)prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

Testo vigente dal 28 giugno 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 212/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Identica questione, infatti, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 177 del 2003, con cui è stato ribadito il consolidato principio secondo il quale il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, salvo il caso - non ravvisabile nella specie — in cui tale discrezionalità sia esercitata in modo manifestamente irrazionale; né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza. – V. richiamata ordinanza n. 177/2003 che ha dichiarato manifestamente infondata identica questione.

    Art. 3 cost. · Art. 115 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 5 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 177/2003

    Questione infondata
    23 maggio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Rientra, infatti, nella discrezionalità legislativa di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale, mentre l’odierna questione investe un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida-requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo, compresi quelli per i quali non si richiede la patente - ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile, sulla base del dato d'esperienza, di provocare un accentuato allarme sociale. - Sulla discrezionalità del legislatore di depenalizzare, nei limiti della ragionevolezza, fatti già configurati come reato, v. ordinanze, citate, n. 110/2002, n. 471/2002, n. 144/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 186 c.d.s. · Art. 187 c.d.s. · Art. 115 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 471/2002

    Questione infondata
    22 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dell'articolo 19 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1999, n. 507, censurati, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato di cui all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi - conseguita la patente di guida - conduca un veicolo in stato di ebbrezza". Trattasi infatti di questione già dichiarata manifestamente infondata, in ordine alla quale il remittente non prospetta profili di censura nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte. - V. l'ordinanza n. 110/2002, quale precedente richiamato.

    Art. 3 cost. · Art. 186 c.d.s. · Art. 116 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205~art5 · fonte su Normattiva