Fino al 30 giugno 2001, in tutti comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attivita' di vendita ambulante, l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; puo' in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attivita' di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalita' istituzionali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;494~art10 · fonte su Normattiva