Art. 4 — Lavoro straordinario e temporaneo
Nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, puo' assumere, per le attivita' direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unita', personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
