L'Universita' di Roma Tor Vergata e' autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n.331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad utilizzare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Universita' stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Universita' di Roma Tor Ver- gata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, puo' adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessita', ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilita' di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

Testo vigente dal 28 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;494~art5 · fonte su Normattiva