Art. 6 — Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma
Fino al 30 giugno 2001 e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f) e h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonch‚ a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
