Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

Art. 9 — Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280

Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;494~art9 · fonte su Normattiva