Anche prima degli inquadramenti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, un quinto dei posti della dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali puo' essere conferito per il 50 per cento mediante concorsi speciali consistenti in una prova d'esame i cui contenuti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; per l'ulteriore 50 per cento, mediante assunzione degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo biennio dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, secondo la ricognizione delle esigenze definita dal predetto decreto. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
Testo vigente dal 4 marzo 1987
