Art. 8 — Conferimento dei posti
I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:
- a)per il 60 per cento con il procedimento e le modalita' di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;
- b)per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresi' ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, numero 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.
Testo vigente dal 21 agosto 1985
