Le somme non utilizzate nel capitolo 2073 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate nell'anno successivo, unitamente alla somma di lire 23 miliardi autorizzata con l'articolo 5, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare variazioni in conto residui dell'iscrizione di dette somme nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Testo vigente dal 4 marzo 1987
