I commi 4, 10, 17 e 18 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, sono sostituiti dai seguenti: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 113.000 miliardi". "10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.500 miliardi, lire 850 miliardi e lire 296 miliardi". "17. Le somme iscritte ai capitoli 6879, 6771, 9004, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo". "18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".

Testo vigente dal 12 agosto 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-08-08;419~art2 · fonte su Normattiva