E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonche' per le spese sostenute per l'esercizio delle facolta' loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo alle associazioni ambientaliste". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-03;59~art6 · fonte su Normattiva