Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, puo' adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonche' la pesca. Il provvedimento di salvaguardia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E' in facolta' del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.

Testo vigente dal 4 marzo 1987

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 617/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    Il potere conferito al Ministro per l'Ambiente di adottare le necessarie misure di salvaguardia nelle aree destinate a parchi nazionali o a riserve naturali statali, dirette a vietare trasformazioni dello stato di tali luoghi,non lede l'autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano: l'intervento statale si verifica, infatti, solo in caso di inerzia delle Regioni ed il potere stesso si inquadra nella funzione di indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato, il cui esercizio, evidentemente, e` diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che in essa sussistono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo; 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9 nn. 9 e 10; 16 e 52, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonche` all'art. 10 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 7, commi primo e quarto, L. 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi).

    Art. 10 cost. · Art. 7 Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente · Art. 8 Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente · Art. 2 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;59~art7 · fonte su Normattiva