Al fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, e' autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

Testo vigente dal 13 novembre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1145/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    I principi e i criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, nonché le determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, nel rispetto dei quali devono essere svolti i programmi regionali e provinciali di sviluppo agricolo e forestale e le azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture operative nell'ambito delle previsioni di spesa fissate dalla CEE, non possono contenere norme così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e province autonome lo spazio necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative loro costituzionalmente affidate (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752).

    Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 3 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 4 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 6 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-11-08;752~art1 · fonte su Normattiva