Il potere del Ministro per l'Ambiente di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in caso di grave pericolo di danno ambientale, non lede l'autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di un potere residuale, che sopperisce solo all'inerzia degli enti autonomi e all'inadempimento dei doveri loro incombenti e che trova la sua giustificazione nel pericolo imminente di danno grave ad un bene, quello ambientale, di valore assoluto e primario, costituzionalmente garantito alla collettivita`; inoltre, il provvedimento statale e` vincolato nel presupposto e nella causa e ha durata molto limitata nel tempo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo; 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9 nn. 9 e 10; 16 e 52, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonche` all'art. 10 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 3 marzo 1987, n, 59, che attribuisce al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, allorche` non si possa altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti,in caso di grave pericolo di danno all'ambiente, per la tutela dello stesso). - cfr. S.nn. 210/1987, 201/1987; 4/1977; 26/1961.
Art. 10 cost. · Art. 7 Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente · Art. 8 Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente · Art. 2 Testo unico costituzionali